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TITOLO VII
Scioglimento
Art. 24) In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Norma finale
Art. 25) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.
Rozzano, 15 Marzo 2024
Il Presidente Il Segretario
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