TITOLO VII

Scioglimento

Art.  24) In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

 

 

Norma finale

Art.  25) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.

 

 

Rozzano, 15 Marzo 2024

Il Presidente                                                         Il Segretario



 


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