TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Art.  13) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora eletto.

Assemblee

Art.  14) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale o sul sito associativo, l’invio di lettera semplice, e-mail, messaggistica, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

Art.  15) L’assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto di cassa quando le dimensioni e la complessità della gestione non richiedano la predisposizione del bilancio secondo il criterio di competenza, ed eventualmente il bilancio preventivo;

b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, del numero e dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;

c) delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;

d) delibera in materia di variazione della sede all’interno dello stesso Comune;

e) approva gli eventuali regolamenti;

f) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;

g) delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell’Associazione che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea straordinaria, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art.  16) Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Art.  17) L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un quarto (1/4) dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

La delibera di scioglimento ed estinzione dell’Associazione nonché di devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art.  18) L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

 



 


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