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TITOLO IV
Recesso — Esclusione
Art. 8) Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la qualifica di socio si perde per recesso, esclusione dall’associazione o decadenza.
Art. 9)
a) Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
b) L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
c) Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.
Art. 10) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, anche trasmessa per posta elettronica, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
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