Consiglio Direttivo

Art.  19) Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo e statale nell’assunzione dell’incarico, di volta in volta debitamente verificate.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;

f) deliberare circa l’esclusione degli associati;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art.  20) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l‘Assemblea deve essere convocata entro i successivi venti giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art.  21) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (qualora eletto)

Art.  22) L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica per tre anni. L’organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni.

L’organo controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art.  23) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. L’accesso ai documenti è subordinato all’assunzione dell’impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l’esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l’esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

 



 


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