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TITOLO III
Soci
Art. 4) Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Per i minorenni verrà richiesta l’autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà.
Art. 5) Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo controfirmando l’apposito modulo di adesione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei soci. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all’interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio ed il Consiglio Direttivo, o persona delegata, provvederà all’aggiornamento del libro degli associati.
L’eventuale diniego di ammissione, debitamente motivato, deve essere comunicato all’interessato per iscritto, anche per posta elettronica, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda affinché l’interessato possa eventualmente chiedere che la delibera sia soggetta a riesame da parte della prima assemblea utile.
Art. 6)
a) La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.
b) Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla elezione dei componenti gli organi direttivi. Il socio minorenne viene rappresentato, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- diritto di accedere ai libri sociali;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.
Art. 7) I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
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